Arbitrato e Mediazione

 

L’arbitrato è uno strumento sostitutivo della giurisdizione attraverso il quale le parti sottraggono al giudice ordinario la soluzione di una controversia per rimetterla a dei soggetti privati. Possono essere deferite agli arbitri tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Il Codice di Procedura Civile disciplina l’arbitrato c.d. rituale, che trova la propria origine nella clausola compromissoria, ossia il negozio giuridico attraverso cui le parti stabiliscono che le controversie che dovessero insorgere tra di loro verranno decise da uno o più arbitri.

Il compromesso, invece, è l’accordo con il quale le parti deferiscono agli arbitri una controversia già insorta tra di loro. La decisione presa dagli arbitri assume la veste di un provvedimento denominato lodo arbitrale, che ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione.

 

La mediazione costituisce un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR), nel quale un terzo neutrale ed imparziale – il mediatore – facilita la comunicazione tra due o più soggetti, supportandole sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite tra loro insorta, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è una persona neutrale ed imparziale: non decide né giudica. Egli è un professionista specializzato in tecniche di mediazione e negoziazione, e la sua funzione è quella di assistere le parti nell’identificazione ed articolazione dei propri interessi, priorità, bisogni e dei reciproci desideri, favorendo il dialogo tra loro.

Il fine è quello di addivenire alla conciliazione delle parti e ad un accordo che sia equo e vantaggioso per entrambe, evitando i costi ed i rischi normalmente connessi ad un’azione giudiziaria.

L’accordo amichevole raggiunto dalle parti viene formalizzato per iscritto, è dettagliato in ogni sua parte e rispondente alle loro concrete esigenze. Esso conclude il procedimento di mediazione ed aiuta le parti a prevenire successivi motivi di conflitto, in quanto è vincolante al pari di qualsiasi contratto e la sua violazione costituisce inadempimento contrattuale.

I partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e confidenziale, senza l’esposizione delle parti alla pubblica opinione o al giudizio di terzi. Tutto ciò che viene detto dalle parti durante gli incontri col mediatore, le prove ed i documenti che producono, infatti, sono riservati e non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto, né possono essere utilizzati contro la parte stessa o contro terzi in un successivo giudizio.

La mediazione consente di uscire dal conflitto mediante soluzioni il più possibile elastiche, capaci di ridurre al minimo gli effetti dannosi della lite – sia economici che relazionali – per ciascuna delle parti, che partecipano alla procedura più direttamente di quanto potrebbero fare dinanzi ad un giudice.

I termini mediazione e conciliazione sono stati, tradizionalmente, utilizzati come sinonimi sia dal legislatore che dagli operatori del settore, per indicare il procedimento volontario finalizzato a superare un conflitto tra due o più parti mediante l’aiuto di un terzo – il conciliatore -, neutrale ed indipendente, che non ha un interesse proprio nella lite stessa.

Con le recenti modifiche normative, il legislatore ha operato una scelta netta, definendo mediazione l’attività ed il procedimento, e conciliazione l’eventuale esito positivo, ossia la composizione della controversia.

In particolare, il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, attuativo della delega contenuta nell’art. 60 della L. 18 giugno 2009 n. 69, volta a disciplinare un nuovo procedimento di mediazione nelle controversie civili e commerciali, individua tre modelli di mediazione:

1. Obbligatoria

Per le seguenti materie:

  1. Condominio
  2. Locazione
  3. Comodato
  4. Affitto d’azienda
  5. Diritti reali
  6. Divisione
  7. Successioni ereditarie
  8. Patti di famiglia
  9. Risarcimento danni da Responsabilità medica e da Diffamazione a mezzo stampa
  10. Contratti Assicurativi, Bancari e Finanziari.

In tali materie deve essere esperito un tentativo stragiudiziale di mediazione a pena di improcedibilità del successivo giudizio civile.

2. Facoltativa

Liberamente scelta dalle parti per tutte le altre materie per le quali la conciliazione non è prevista come condizione di procedibilità. Le parti possono, in particolare, apporre delle clausole di mediazione o conciliazione ad un contratto, ad uno statuto o atto costitutivo di un ente, per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro.

3. Giudiziale

In qualunque momento del giudizio civile (non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni) il magistrato invita le parti ad avviare entro 120 giorni un tentativo di conciliazione davanti agli organismi specializzati, quando la natura della causa, le risultanze istruttorie ed il contegno delle parti lo permettono; se le parti accolgono l’invito rivoltogli dal giudice, questi fissa una nuova udienza successivamente alla scadenza del termine per l’espletamento del tentativo.

L’istituto della mediazione non trova applicazione per:

  1.  Procedimenti di ingiunzione (anche in fase di opposizione)
  2. Procedimenti per la convalida di licenza o sfratto
  3. Procedimenti possessori
  4. Giudizi di opposizione in materia di esecuzione forzata
  5. Procedimenti in camera di consiglio
  6. Azione civile esercitata nel giudizio penale
  7. Azione inibitoria e risarcitoria ex artt. 37, 140, 140 bis Cod. Consumo
  8. Azioni ex art. 137ss. Cod. Ass.